Ultima modifica: 13 Maggio 2022
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Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022.

Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022.

Ai Sigg. Genitori degli alunni delle Classi TERZE

A tutto il Personale docente

Al Sostituto del DSGA

Atti

 

OGGETTO: Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022.

 

Si trasmette l’Ordinanza Ministeriale n.64 del 14.03.2022, con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo per il corrente anno scolastico.

L’ordinanza definisce le modalità di espletamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà in presenza (fatte salve disposizioni diverse connesse all’andamento dell’emergenza sanitaria) nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022.

ESPLETAMENTO DELL’ESAME DI STATO

Ammissione

In sede di scrutinio finale gli alunni sono ammessi all’esame se:

  1. hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve eventuali deroghe deliberate dal Collegio dei docenti sulla base delle proposte dei Consigli di Classe tenuto conto delle specifiche situazioni correlate all’emergenza epidemiologica;
  2. non sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato (ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 249/1998).

Voto di ammissione

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno (art. 6, c. 5, D.Lgs. 62/2017).

Non ammissione

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.

Prove

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

  1. prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, come disciplinata dall’ar 7 del D.M. 741/2017;
  2. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’art. 8 del D.M.741/2017;
  3. colloquio, come disciplinato dall’ar 10 del D.M. 741/2017.

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica.

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato si svolge con le modalità previste dall’art. 14 del D.M. 741/2017.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della L. 170/2010 e della L. 104/1992 non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall’art. 15 del D.M. 741/2017.

Tutte le operazioni connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall’art. 5 del D.M. 741/2017.

Il colloquio orale avrà durata massima di 30 minuti (40 minuti per gli alunni dell’indirizzo musicale).

VALUTAZIONE FINALE

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.M. 741/2017. L’esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.

PUBBLICAZIONE ESITI

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato entro il 30 giugno, tramite affissione di tabelloni presso la sede centrale, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli alunni (ovvero i genitori/tutori) della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.

CANDIDATI PRIVATISTI

I candidati privatisti sono ammessi all’esame di Stato, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 741/2017 e sostengono l’esame di Stato con le modalità previste per i candidati interni.

La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all’unità superiore.

L’esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

PROVE STANDARDIZZATE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall’art. 7 del D.Lgs. 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano.

La mancata partecipazione non rileva in ogni caso ai fini dell’ammissione all’esame di Stato.

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del D.M. 742/2017.

EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE D’ESAME IN VIDEOCONFERENZA

Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell’ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l’eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.

Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all’art. 15 del D.M.  741/2017,  i  candidati  impossibilitati  a  lasciare  il  proprio  domicilio, presentano  istanza  a saic895002@istruzione.it, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica.

Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.

Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica.

Si allegano:

  1. Ordinanza Ministeriale n. 64/2022;
  2. D.P.R. 249/1998;
  3. D.Lgs. 62/2017;
  4. D.M. 741/2017;
  5. D.M. 742/2017.

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