Ultima modifica: 11 Febbraio 2022
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Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 Trattamento dei dati in attuazione del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5

Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679  Trattamento dei dati in attuazione del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5

– Ai Sigg. Genitori e Studenti

– Al Personale Docente e non Docente

– Al personale addetto al Controllo Sito web – sez. privacy Atti

 

 

Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679  Trattamento dei dati in attuazione del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5

 

  1. Titolare del trattamento dei dati

E’ l’Istituto Comprensivo Eleonora Pimentel Fonseca” rappresentato dal Dirigente Scolastico  Prof.ssa CEMBALO Antonietta a cui lei potrà rivolgersi per esercitare i suoi diritti  o  semplicemente   richiedere  informazioni  relative  al  trattamento  dei  suoi  dati utilizzando i recapiti diretti dell’Istituto.

2. Responsabile della protezione dei dati

Il titolare ha nominato, come previsto dal GDPR 679/2016, il Responsabile della protezione dei  dati  (RPD)  individuandolo  nella  persona:  dott.  Esempio  Antonio  al  quale  rivolgersi direttamente utilizzando i seguenti recapiti diretti: mail: PEO  esempioantonio.dpo@gmail.com PEC esempioantonio@pec.it.

3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

La base legale dei trattamenti di cui alla presente informativa sono gli obblighi di legge previsti dalla:

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5

4. Tipologie di dati trattati

L’istituzione scolastica, per effetto del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 è abilitata, nei casi previsti, a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti o della guarigione da meno di centoventi giorni o dell’esenzione, al fine di determinare l’applicazione della didattica in presenza o a distanza e l’auto sorveglianza  per mezzo delle mascherine FFP2. Riportiamo per chiarezza il testo integrale dell’art. 6 del DL n°5 2022: “Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”:

Da art. 6 DL 02/2022:

“ 1. Ferma restando per il personale scolastico l’applicazione del regime dell’auto sorveglianza di cui all’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni;

b) nelle scuole primarie di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno  successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;

c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché’ nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di  istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale  per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di auto sorveglianza di cui all’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto sorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 e con l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

3. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

4. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la sospensione delle attività di cui al numero 2) avviene se l’accertamento del quinto  caso  di  positività  si  verifica  entro  cinque  giorni  dall’accertamento  del  caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, e lettera c), numero 2), terzo periodo, se l’accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

5. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera b), numero 2, primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L’applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell’aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

6. L’articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell’articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo”.

5. Modalità di trattamento

Il trattamento verrà effettuato da personale autorizzato e formato con strumenti informatici, elettronici, e  cartacei. L’istituto tratterà le informazioni al solo fine di consentire l’accesso alle strutture e applicare la normativa richiamata al fine di applicare correttamente l’auto sorveglianza e  consentire  la  didattica in  presenza  agli  aventi  diritto.  La  verifica  della  condizione  che consente  la  didattica  in presenza  avviene  con  l’utilizzo  dell’App Verifica  C19  o  con l’esibizione  di  certificazione  di  esenzione  o  comunque  con  la   dimostrazione  di guarigione da meno di centoventi giorni o in altri casi previsti dall’art. 6.

I dati saranno visualizzati ai fini del controllo e non saranno in nessun caso registrati, salvati, conservati.

La verifica dei requisiti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da personale dell’Istituzione Scolastica  appositamente individuato dal Dirigente Scolastico e avverrà con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’alunno interessato.

6. Fonte da cui hanno origine i dati personali

I dati personali oggetto di trattamento sono quelli ricevuti dal SSN e le attestazioni fornite direttamente al Titolare dall’Interessato per l’assolvimento delle finalità di cui al punto 3.

7. Comunicazione e diffusione

– Dati appartenenti alle categorie particolari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di  essi  potranno  essere  comunicati  ad  altri  soggetti  pubblici  nella  misura  strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia sanitaria.

8. Conservazione dei dati

Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento  corretto e trasparente, non sarà conservato alcun dato personale degli alunni oggetto di verifica.

9. Obbligatorietà del conferimento dei dati

Per il conferimento dei dati non è richiesto il consenso dell’interessato.

Il conferimento avviene per il proseguimento dell’ attività didattica su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.

10. Personale autorizzato al trattamento

Il personale incaricato del trattamento ha ricevuto formale autorizzazione con le specifiche istruzioni da osservare.

11. Comunicazione e diffusione

I dati relativi alla regolarità della certificazione/vaccinazione/tamponi covid saranno oggetto delle  comunicazioni  previste  dalla  normativa.  Tali  dati  potranno  in  particolare  essere comunicati agli Enti ed  alle Autorità che necessitano di tali informazioni per le attività di propria  competenza.  I  dati  relativi  alla  regolarità  della  certificazione  covid  non  saranno oggetto di diffusione.

12. Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 679/2016.

13. Diritti dell’interessato

L’interessato ha diritto, come sancito negli artt. da 15 a 21 del GDPR 679/2016, all’accesso, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) e l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

14. Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,  come previsto dall’art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie  ai  sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta CEMBALO
Firmato digitalmente

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