Ciao Iscritto
in data odierna è stata inserita la seguente circolare nel sito
Disposizioni relative alla vigilanza alunni. Vigilanza degli alunni – responsabilità
Ai Docenti
Alle Coordinatrici di plesso
Ai Collaboratori Scolastici
E p.c.: Al DSGA Atti
Albo Sito web istituzionale
Oggetto: Disposizioni relative alla vigilanza alunni.
Vigilanza degli alunni – responsabilità
La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i Docenti, ma anche i Collaboratori Scolastici.
Come si articola l’
obbligo di vigilanza.
L’arco temporale di estensione di tale obbligo perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l’affidamento dell’alunno alla Scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell’alveo della sorveglianza parentale (Cass. – SS.UU. – 05.09.1986, N. 5424).
È appena il caso di rilevare che il periodo di vigilanza non si esaurisce al tempo delle lezioni, ma si estende all’attività scolastica in genere (ivi compresa ricreazione, gite scolastiche o attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all’attività didattica in senso stretto, ma riguarda l’intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.
Il dovere di vigilanza sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato consentito l’ingresso anticipato o la successiva sosta nell’edificio scolastico.
Relativamente poi alla
vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un’ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.
Tuttavia il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze soggettive ed oggettive nelle quali si è verificato l’evento. Essa sarà inversamente proporzionale all’età e al grado di maturità degli alunni.
Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, è annoverato anche tra gli obblighi spettanti al personale A.T.A..
Misure organizzative
per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico
- 1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica
Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla scuola.
La Corte dei Conti, sez. III,
19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che
l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento,
il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca
deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.
I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).
I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo soccorso),
sono tenuti a
presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi.
E’ fatto
assoluto divieto di mandare in giro gli alunni per l’edificio scolastico per esigenze del docente o altro.
Scale, corridoi e altre aree comuni
Costante vigilanza va assicurata dai Collaboratori scolastici negli spazi comuni, compresa l’area delle scale.
Ascensori
E’ fatto divieto dell’utilizzo degli ascensori. Questi possono essere utilizzati solo nei casi autorizzati dal Dirigente scolastico e dal Direttore SGA.
- 2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula
Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti
5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009).
All'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che
presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.
I collaboratori scolastici in servizio sorvegliano il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
Per ogni piano è effettuata l’assegnazione di uno o più collaboratori scolastici. Questi vigilano sul piano e sull’area delle scale, senza mai allontanarsi dal piano per tutto l’orario di servizio, secondo l’ordine di servizio ricevuto.
Le operazioni di entrata degli alunni vanno dunque organizzate dai responsabili di plesso d’intesa con gli insegnanti e con la collaborazione dei collaboratori scolastici.
- 3. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche
Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i
collaboratori scolastici devono favorire l’avvicendarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnante. Gli alunni devono rimanere nell’aula. I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività.
Si ritiene opportuno segnalare diverse situazioni e i relativi comportamenti da tenere:
Il docente che non ha precedente impegno (in quanto entra in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che ha avuto un'ora "libera"), è tenuto a farsi trovare davanti all'aula interessata 5 minuti prima.
Il docente che non ha successivo impegno deve accertarsi dell’arrivo dell’altro docente.
I docenti (quello uscente e quello entrante) che hanno precedente e successivo impegno e sono dunque impegnati entrambi nel cambio (concambio) effettuano il cambio nel tempo strettamente necessario affidando momentaneamente la classe al collaboratore scolastico.
MAI LASCIARE DA SOLA LA CLASSE!
I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.
In caso di ritardo o
di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi,
gli insegnanti presenti e i
collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria.
- 4. Spostamento alunni verso aule speciali (laboratorio, altra aula per attività alternative ...) e palestra
Lo spostamento verso le aule speciali e la palestra è connesso allo svolgimento di attività didattiche ed avviene
sotto la responsabilità del docente che deve svolgere quell’attività.
Qualora il docente chiedesse aiuto al collaboratore scolastico nell’accompagnare gli alunni, la responsabilità resta comunque al docente che vi svolge l’attività.
Il docente controlla che lo spostamento avvenga in modo ordinato, intervenendo per prevenire eventuali incidenti.
- 5. Vigilanza durante I'intervallo/ricreazione
I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorveglieranno, oltre il
corridoio e/o l’atrio di competenza, area servizi igienici e la zona scale.
Sia nella Scuola dell’Infanzia che nella Scuola Primaria l’insegnante lascia la porta aperta e vigila sul sollecito rientro in classe dell’alunno.
- 6. Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni
Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che
presso ciascuna uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni.
Il docente controlla che l’uscita da scuola avvenga in modo ordinato, intervenendo per prevenire eventuali incidenti.
Anche le operazioni di uscita degli alunni vanno dunque organizzate dai responsabili di plesso d’intesa con gli insegnanti e con la collaborazione dei collaboratori scolastici.
Per l’a.s. 2021/2022 e fino al perdurare dell’emergenza sanitaria sono previste uscite differenziate e percorsi predefiniti, come da circolari organizzative.
In orario scolastico e all’uscita, il personale individuato dovrà vigilare sul rispetto delle norme anti COVID-19: rispetto della distanza di sicurezza, e utilizzo corretto della mascherina (da intendersi mascherina chirurgica. Non sono ammesse mascherine di comunità).
La scuola non è tenuta a garantire la vigilanza sugli alunni dopo il termine delle lezioni.
In casi ECCEZIONALI, qualora gravi imprevisti comportassero un qualsiasi ritardo nel prelevare il bambino al termine delle lezioni, l’alunno sarà invitato a rientrare nell’edificio scolastico solo se la famiglia avrà preso telefonicamente accordi in tal senso con gli insegnanti.
Cosa bisogna fare quando manca il genitore all’uscita da scuola
La scuola ha sicuramente il dovere della sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui le sono affidati.
La Cassazione Civile, Sezione I, con sentenza n. 3074 del 30 marzo 1999, pronunciandosi in merito, ha circostanziato gli ambiti di responsabilità di cui ci si occupa (sorveglianza degli allievi minorenni), dicendo: “
L’Istituto d’istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate”.
Quindi, nella pratica la prassi da seguire (come delineato del REGOLAMENTO DI ISTITUTO - pubblicato sul sito web istituzionale) è la seguente:
il personale collaboratore dovrà custodire questi alunni, anche facendo ricorso a straordinario e comunque attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia, con il Dirigente e/ suo collaboratore e fino a quando non venga provveduto in merito e i bambini prelevati in sicurezza.
- 7. Vigilanza durante il consumo dei pasti e periodo di mensa e di dopo-mensa
La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dai Profili di Area del Personale ATA – Area A (CCNL 2006/2009).
L'orario dedicato alla mensa o al consumo del pasto da casa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente (CCNL 2006/2009; D.Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4. e Circolare n. 29 del 5 marzo 2004).
I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata nei giorni di mensa
devono assicurarsi che i propri alunni che usufruiscono della mensa
vengano presi in carico dai colleghi assegnati al servizio durante tale periodo.
I docenti che svolgono attività di vigilanza durante il consumo del pasto/merenda e durante la mensa presteranno grande attenzione al fine di evitare scambi o assaggi di pasti tra gli alunni per prevenire problematiche connesse ad eventuali allergie, intolleranze …
Occorre infatti vigilare attentamente al fine di evitare che gli alunni possano ingerire sostanze in contrasto con le loro patologie.
- 8. Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"
La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie alunni diversamente abili, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'operatore addetto all'assistenza o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
- 9. Vigilanza durante le uscite didattiche e le visite guidate
Le uscite didattiche e le visite guidate devono essere approvate dagli Organi Collegiali.
Anche per le escursioni a
piedi (in orario scolastico ed autorizzate dal Dirigente scolastico) nei dintorni della scuola o nell’ambito del territorio comunale con l’utilizzo dei mezzi di trasporto scolastico, con finalità didattiche ricreative, per mete e con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti dovranno preventivamente acquisire il
consenso da parte dei genitori, espresso e firmato su apposito modello.
Le SS.LL. avranno cura di assicurare una
scrupolosa vigilanza, adeguata alle circostanze, curando che per il luogo e i modi in cui si svolgono e per la loro natura, le attività all’aperto e le uscite didattiche escludano, ragionevolmente, possibilità di rischi per gli alunni e/o di danni a persone e cose.
Per l'organizzazione delle
visite guidate si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento di Istituto.
La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate dovrà essere costantemente assicurata in modo scrupoloso dai docenti accompagnatori.
In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili o di gruppi particolarmente turbolenti, il docente referente/coordinatore avrà cura di assicurare le condizioni per una efficace vigilanza eventualmente incrementando il numero dei docenti accompagnatori.
Sarà richiesta la presenza dell'assistente personale quando presente nella classe/sezione. E' necessario acquisire il
consenso scritto da parte dei genitori.
Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati,
non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.
- 10. Procedure organizzative da attivare in caso di infortunio
- Prestare il primo soccorso immediatamente da parte del personale della scuola presente;
- attivare la squadra di primo soccorso presente nella scuola;
- chiamare, se si ritiene necessario, il numero 118 e l'intervento specialistico esterno;
- dare prima possibile comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione.
- La segreteria provvederà a comunicarlo all’Assicurazione convenzionata con l’Istituzione scolastica.
- Avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.
Si sottolinea che tutti gli infortuni che si verificano durante l’orario di funzionamento della scuola
vanno segnalati con urgenza con apposita relazione analitica (SI RINVIA AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO pubblicato sul sito web istituzionale – sezione “Azioni da intraprendere in caso di infortuni degli alunni” pag. 22).
- 11. Vigilanza degli alunni in caso di sciopero
In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).
- 12. Uscite di sicurezza e scale di emergenza
L’utilizzo dell’uscite di sicurezza e delle scale di emergenza per scopi diversi da quelli previsti è severamente vietato.
- 13. Esperti esterni
Qualora intervengano in classe altre persone in qualità di “esperti” a supporto dell’attività didattica, i docenti chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente scolastico. Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. Pertanto nel caso di intervento in classe di “esperti” l’insegnante resta con la classe ad affianca l’esperto per la durata dell’intervento. I genitori possono essere invitati a Scuola come esperti, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né dei compagni.
- 14. Rispetto misure anti-contagio Covid-19 e corretto utilizzo dispositivi e prodot
I Docenti e i Collaboratori sono tenuti al rispetto e a far rispettare le procedure di sicurezza e misure anti-contagio individuate nei
protocolli di sicurezza di questa Istituzione scolastica pubblicati sul sito web istituzionale ed invitati a sensibilizzare gli alunni sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e dei prodotti per l’igiene personale.
ULTERIORI MISURE
SI RICORDA CHE ULTERIORI MISURE SONO CONTENUTE NEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO (PUBBLICATO SUL SITO WEB ISTITUZIONALE) QUALI DOVERI A GARANZIA DELLA SICUREZZA E DELLA VIGILANZA. SI INVITA PERTANTO A PRENDERNE CONOSCENZA.
Nell’invitare le SS.LL. alla consueta e responsabile
collaborazione affinché siano posti in essere tutti gli adempimenti tesi a garantire la massima
sicurezza a scuola, si ricorda che
è obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.
Si coglie l’occasione per formulare cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonietta Cembalo
Firmato digitalmente
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Pubblicato il 3 Novembre 2021 da icfonseca